Amministrazione

Il difensore civico, la figura, le funzioni

La figura del difensore civico ha trovato inizialmente nel nostro ordinamento una applicazione a livello regionale, e solo successivamente, dopo una serie di dibattiti a livello nazionale e la constatazione del sostanziale fallimento dell’esperimento a livello regionale, è stata introdotta a livello provinciale e comunale dalla legge 8-6-1990 n.142.
Occorre sottolineare comunque che la regione Toscana è stata tra le prime ad introdurre e regolamentare il difensore civico, al quale, nella prima fase di istituzione,si sono indirizzate in quantità copiosa le richieste di intervento da parte dei cittadini, richieste contenenti lamentele rivolte, più che nei confronti dell’amministrazione regionale, nei confronti di quella statale.

Nel contesto della fase di attuazione dell’istituto, il difensore civico ha finito per operare anche oltre le specifiche competenze di intervento individuate dalla normativa di riferimento. Purtroppo all’ampliamento “ di fatto” del suo campo di intervento non ha fatto seguito l’assegnazione di strumenti tecnico-giuridici adeguati, rendendo concretamente la sua opera assai poco incisiva.
La previsione di un difensore civico a livello provinciale e comunale è rimessa allo Statuto dell’ente pubblico di riferimento.
La legge istitutiva (la già citata L.142 del 1990) si limita a ribadire che esso “svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini”.

Il difensore civico è un vero e proprio difensore in senso tecnico-giuridico. Gli statuti comunali e provinciali che lo prevedono gli riconoscono quasi sempre poteri istruttori e di informazione, poteri di stimolo e di raccomandazione, e poteri di sanzione in senso lato, tra i quali, principalmente, la segnalazione in via gerarchica delle irregolarità amministrative, la promuovibilità del procedimento disciplinare nei confronti del responsabile dell’ufficio che impedisca o ritardi la sua azione ed il potere di riferire all’autorità giudiziaria su eventuali fatti che, a suo avviso, costituiscono vero e proprio reato.
In sostanza la sua opera si coordina con l’intero processo evolutivo del procedimento amministrativo che,come noto, è ora regolato dalla legge 7-8-1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentimministrativi). Si può affermare che il difensore civico costituisce uno strumento ulteriore di tutela dei cittadini rispetto a quelli previsti dalla legge 241 del 1990.

Chi può ricorrere al difensore civico?
Occorre anzitutto precisare che questa figura, pur istituzionalmente prevista in numerosi statuti, è stata concretamente realizzata solo in poche realtà territoriali. Il difensore civico non è un magistrato nè ha poteri decisionali. Qualunque cittadino può inoltrare al difensore civico istanze che non prevedono una forma determinata. Possono cioè rivestire sia la forma scritta che quella orale. Le istanze sono finalizzate a segnalare le disfunzioni, carenze ed iregolarità operative della pubblica amministrazione che, in qualche misura, ledono le legittime aspettative dell’ interessato. In pratica, il d. c. dovrebbe “mediare” tra cittadino ed amministrazione ,segnalando a quest’ultima i casi di ”cattiva amministrazione” che gli vengono sottoposti, facendosi promotore delle “comuni necessità” dei cittadini.

Quali sono le modalità del ricorso?
Non esistono forme particolari da osservare per richiedere l’intervento del difensore civico. Certo che la presentazione di una istanza scritta, che venga debitamente protocollata agli atti dell’ufficio, costituisce una garanzia per il presentatore. C’è da sottolineare che, almeno nella casistica sin qui formatasi, l’ufficio del difensore civico è divenuto più un ufficio informazioni che quello in cui si richiede il diretto intervento del funzionario preposto, nel senso che i cittadini si sono rivolti e seguitano a rivolgersi ad esso non tanto per richiedere il suo intervento per torti subiti quanto piuttosto per sapere cosa la legge consente loro di fare, per avere in sostanza una consulenza. Per intendersi, nè più nè meno di come ci si rivolge ad un avvocato.

Come interviene il d.c. presso la Pubblica Amministrazione?
In vari modi. Attraverso segnalazioni informali, contatti diretti e personali presso gli uffici interessati. Attraverso segnalazioni scritte con le quali evidenzia l’ipotesi di cattiva amministrazione e chiede che ne vengano rimossi gli effetti. Si tratta in ogni caso di una tipologia di interventi non codificata e quindi suscettibile di evoluzione in uno con l’acquisto di sempre maggiore, auspicabile, rilevanza di tale funzione.