In attuazione delle recenti disposizioni in materia di semplificazione, a partire dal 9 maggio 2012, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza da altro Comune o dall’Estero, di cambio di abitazione nello stesso Comune, o di trasferimento all’Estero, non solo attraverso lo sportello anagrafico comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.

Gli interessati potranno compilare gli appositi moduli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e disponibili in questo sito istituzionale nella sezione Anagrafe, modulistica, cambio di residenza.
Le dichiarazioni anagrafiche, oltre alla presentazione presso l’Ufficio Anagrafe, potranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

In tali casi l’autore della dichiarazione dovrà essere identificato alternativamente con una delle seguenti modalità:
– sottoscrizione con firma digitale;
– sottoscrizione con firma autografa del richiedente unitamente a copia del documento di identità da acquisire mediante scanner.

Alla dichiarazione deve SEMPRE essere allegata copia del documento di identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica. In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art.38-bis del DPR n.445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata dal notaio).

La dichiarazione, per essere accettata, dovrà contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati da un asterisco.

Il richiedente deve compilare il modulo per se e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

I cittadini di Stati NON appartenenti all’Unione Europea dovranno obbligatoriamente allegare alla
dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato A.

I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.30/2007 e indicati nell’Allegato B.

Il cambio di residenza è efficace dalla data di presentazione della dichiarazione.
Entro i 2 giorni lavorativi successivi, il Comune provvede all’iscrizione in anagrafe e si potranno ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Il Comune, entro i 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale).
Nel caso d’iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, il comune di emigrazione, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi dalla tempestiva comunicazione di questo comune, dovrà
provvedere per la cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Adempiute le formalità da parte del comune di provenienza, potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti privati.
Trascorso il termine dei 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica, senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art.20 legge n.241/1990).

In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti, fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra, il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art.10-bis della legge n.241/1990.
L’interessato ha il diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti.
La suddetta comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni di cui sopra.
Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto che comporterà il ripristino della posizione anagrafica precedente e la denuncia alle autorità competenti per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000.

Per richiedere allo sportello il cambio di residenza presentarsi all’UFFICIO ANAGRAFE, Piazza
Indipendenza n. 30, nell’orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì , venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12,30, mercoledì chiuso. Tel. 0564/966438.

Lotta all’occupazione abusiva di alloggi

Nuove e importanti norme in materia di iscrizione anagrafica e di cambio di abitazione
L’art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014 tratta della “Lotta all’occupazione abusiva di immobili” e prescrive che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne’ l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Secondo tale normativa chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo, prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti.
Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell’abitazione ma anche – e anzi, forse, prima – dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l’alloggio è occupato legittimamente.
Il titolo di occupazione dell’alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario.
I proprietari verranno informati di ogni richiesta di residenza presso alloggi di loro proprietà, tramite un avviso di avvio del procedimento inoltrato presso la loro residenza e potranno segnalare eventuali situazioni in cui i richiedenti non sono in possesso del titolo per occupare l’alloggio.
Il procedimento per l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione anagrafica deve concludersi entro 45 giorni, ma eventuali situazioni in cui venisse dimostrata che i richiedenti non avevano titolo all’iscrizione in anagrafe anche oltre tale periodo, potrebbero comportare comunque la nullità dell’iscrizione anagrafica.
Il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, pertanto potrebbero essere introdotte ulteriori novità e adempimenti.
Tutta la modulistica per la richiesta di residenza o il cambio di abitazione e per comunicare il titolo che autorizza all’occupazione dell’immobile, è disponibile sul sito del Comune di Arcidosso, nella sezione relativa all’Anagrafe.

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