Opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero

 

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall';articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che I'opzione di volo per corrispondenza

degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11

maggio p.v., in tempo utile per I'immediata comunicazione al Ministero dell'interno. Gli elettori dovranno inviare l’opzione al seguente indirizzo mail:

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